domenica, Gennaio 26, 2025

CORONAVIRUS: IN GAZZETTA ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DEI VIAGGI DI LAVORO CANCELLATI

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Le imprese italiane sono in attesa dell’ufficialità di provvedimenti che potranno sostenere l’attuale situazione di emergenza economica causata dal coronavirus. Intanto, il primo colpo grave l’hanno subito enti e manifestazioni fieristiche a livello europeo e internazionale, con la cancellazione improvvisa degli eventi già programmati. Oggi il decreto legge n. 9/2020 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì, 2 marzo – dà una risposta urgente almeno alle istanze di rimborso in relazione ai viaggi di lavoro di ogni tipo – dalle fiere ai meeting, dagli incontri professionali alle manifestazioni espositive – che coinvolgono tutti i professionisti e le aziende coinvolte, nel nostro Paese.

Per richiedere il rimborso è necessario comunicare al vettore di trasporto il motivo dell’impossibilità di realizzare la partenza, allegando il titolo di viaggio e la documentazione che fa fede della trasferta già programmata. La comunicazione, a seconda dei casi, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessazione del divieto che ha impossibilitato il viaggio (quarantena, limitazione di spostamento e altre circostanze), dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento in questione, dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione, procederà al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

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