sabato, Novembre 23, 2024

PIU’ TRASPARENZA NEGLI APPALTI

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E’ quanto chiede Ascomac, la Federazione Nazionale Commercio Macchine, in riferimento al recepimento in corso di approvazione alle Camere della Direttiva UE in materia di Appalti. Secondo l’Associazione il Nuovo Testo proposto dai Relatori e adottato dalla Commissione per il Disegno di legge n. 1678 dimentica valori e temi importanti per altro ben chiari nella Direttiva Europea. Primo fra tutti il “ciclo vita” legale, progettuale, ambientale del prodotto/opera/infrastruttura in funzione, applicazion e attuazione degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali e in particolare dei costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
“Per limitarsi al solo metodo, il provvedimento rischia giuridicamente la messa in mora/apertura di procedura di infrazione” afferma Carlo Belvedere, Segretario Generale Ascomac “così come successo recentemente per il recepimento della Direttiva UE in materia di Efficienza Energetica, dove diversi punti espressamente previsti dalla Direttiva UE, segnalati e motivati da Ascomac, non sono stati neppure presi in considerazione, con il consueto risultato della ‘messa in mora’ dello Stato Italiano”.

COSA CHIEDE ASCOMAC

Ciclo vita
Introduzione testuale del sintagma: “ciclo vita” così come previsto dalle direttive oggetto di recepimento, sia tra le specifiche tecniche, sia nell’ambito dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.
Per “ciclo di vita” si intende: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;”.
L’aggiudicazione deve tenere conto dell’intero costo del ciclo vita sia dei prodotti e servizi che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera in quanto tale, ma e soprattutto della gestione dell’opera durante il suo intero ciclo di vita, valorizzando così non solo l’investimento ma anche l’esercizio fino allo smaltimento.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto – Offerta economicamente più vantaggiosa – Ciclo vita
“L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio: la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni.
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
i) costi relativi all’acquisizione;
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
iii) costi di manutenzione;
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Di fatto l’appalto è assegnato, secondo la logica UE, non più in base alla offerta economicamente più vantaggiosa in quanto tale, ma in quanto legata al costo dell’intero ciclo vita economicamente più vantaggioso in funzione – applicazione/attuazione- degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali. Da qui, è sempre più evidente anche il raccordo, spesso trascurato, con l’Atto S 1676 “Collegato Green alla Legge di Stabilità 2014” e con la Legge Delega Fiscale.

Progettazione innovativa – Utilizzo di strumenti elettronici di simulazione – BIM Building Information Modeling
La Direttiva UE prevede l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.
Il BIM Building Information Modeling, sistema di simulazione e elettronica e modellazione parametrica, consente di identificare, monitorare e verificare:
• la filiera degli operatori, beni, servizi, e le relative attività e responsabilità
• le fasi di realizzazione – progettazione e gestione del ciclo vita dell’Opera – Prodotto, Immobile, Infrastruttura
• i tempi e costi dell’investimento e dell’esercizio dell’opera/bene realizzato durante l’intero ciclo vita
contribuendo a valorizzare e garantire
• il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici, concorrenza, possibilità di accesso al mercato,

e, nel contempo,
• a ridurre i rischi legati a fenomeni di corruzione.

Il Testo in discussione continua a non parlarne, e non se ne comprende il perché, visto che la progettazione innovativa di filiera e il monitoraggio contestuale di tutte le fasi di lavoro tramite il BIM – obbligatorio in Paesi del Nord Europa e Inghilterra dal 2016, oltre che richiesto per lo svolgimento di lavori all’estero – contrasta proprio corruzione e malaffare.
Da ultimo, occorre segnalare che la stessa UE ha evidenziato in tema di edilizia sostenibile che lo sviluppo di nuove tecnologie che utilizzano l’informatica, ad esempio l’elaborazione di modelli informatici degli edifici – BIM, contribuisce oggi a rafforzare l’innovazione e l’efficienza del settore.

Rating di Legalità e Responsabilità sociale
Elevare e consolidare il livello di legalità, trasparenza e concorrenza attraverso l’inserimento del Rating di Legalità di cui all’art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e della Responsabilità sociale di cui al d.lgs. n. 231/2001, rafforzando e migliorando nel contempo i relativi controlli su tutta le filiera.

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